Circ. n. 150 – Indicazioni conseguenti alla cessazione dello stato di emergenza per l’a.s. 2021-2022

Prot.150 
Milano7 aprile 2022 
   
 DestinatariDocenti – Studenti –Genitori – ATA- Sito web
OGGETTO :Indicazioni conseguenti alla cessazione dello stato di emergenza per l’a.s. 2021-2022

L’articolo, comma1, del decreto-legge 24 marzo, n. 24, novellando l’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha confermato che ”Resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche”. La medesima norma, inoltre, nel modificare la disciplina di gestione dei casi di positività in ambito scolastico, ha previsto di ricorrere alla didattica digitale integrata per gli alunni, per i quali è stato disposto l’isolamento a seguito di contagio.

La Didattica Digitale Integrata viene attivata dalla scuola “su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata”

Agli studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle competenti autorità sanitarie, è assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente. Ad eccezione dei suddetti casi, le attività didattiche si svolgono sempre in presenza.

  1. Obbligo vaccinale del personale scolastico
  2. Come è noto, fino al 15 giugno 2022 permane l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.
  • Misure di sicurezza

Il decreto – legge 24 marzo 2022, n.24, al comma 5, disciplina le misure di sicurezza che continuano ad applicarsi anche in questa fase di ritorno alla normalità.

Rimane “ raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali- logistiche degli edifici non lo consentono”

– Rimane suggerito, ove possibile, osservare una distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e studenti.

– La medesima disposizione prescrive inoltre, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, “ l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva”

     –  Solo nelle ipotesi espressamente previste dall’articolo 9 del decreto – legge 24 marzo 2022, n.24 per la gestione in ambito scolastico della gestione dei casi di positività da Covid-19, è prescritto l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per la durata di dieci giorni dall’ultimo contatto per docenti e alunni superiori ai sei anni di età 

– Nell’ eventualità di un caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza si confermano le indicazioni di seguito riportate:

a) va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura

b) non è necessario sia effettuata da una ditta esterna

c) non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria

d) potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria

– Si richiama l’attenzione all’articolo , comma 3, del decreto legge 24 marzo, che proroga al 30 aprile 2022 l’obbligo di possesso di esibizione della certificazione verde base per “ chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione , delle scuole non paritarie, per tutti

  • Gestione casi di positività

Il decreto – legge 24 marzo 2022, n.24 interviene a modificare la gestione dei casi di positività, in particolare:

  • La presenza di casi di positività non interrompe in nessun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
  • Al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza
  • In presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per 10 giorni, dalla data dell’ultimo contatto con un positivo. Anche in questo caso alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido
  • In presenza di un numero di contagi inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti. I casi di contagio saranno trattati dalle istituzioni scolastiche tramite i Referenti Covid, secondo le collaudate procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territoriali
  • Cura degli ambienti
  • Rimane invariata la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e di sanificazione quotidiana degli ambienti, tenuto conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi e del numero di fruitori presenti
  • Educazione fisica e palestre
  • Il decreto-legge 24 marzo 2022, n° 24 prevede una deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per lo svolgimento delle attività sportive, che potranno svolgersi ordinariamente e senza l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto.
  • Al fine di promuovere il benessere psicofisico degli alunni, in considerazione dell’approssimarsi della stagione più calda, si consiglia di privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento all’aperto delle attività motorie. Rimane comunque raccomandato garantire la corretta e costante areazione delle palestre e dei locali chiusi ove si svolgono attività sportive e di assicurare l’adeguata pulizia e la sanificazione dei locali dopo ogni uso.
  • Disabilità e inclusione scolastica
  • Rimane confermata la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.
  • Deve ritenersi confermata anche la previsione dell’articolo 58, comma1, lett. d), decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che prevede la possibilità che, in ragione della “ necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie,” sia consentito loro” ……. di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”
  • Indicazioni per le attività nei laboratori
  • Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l’attività didattica ordinaria e la cura nel predisporre l’ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, compresa l’attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, nel netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico.
  • Percorsi per le competenze trasversali
  • Ferma la potestà organizzativa delle attività di PCTO in capo alle istituzioni scolastiche, secondo procedure e modalità ormai consolidate, si sottolinea la necessità che le medesime procedano a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione, che nelle strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 (Prof.ssa ssa Luisa Francesca Amantia)

         (Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D. L.vo n.39/93)