Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell’art.4,comma1,lett. c),n.2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022

Prot.87 
Milano11 gennaio 2022 
 DestinatariDocenti – Genitori – Studenti – Segreteria didattica –  ATA – Sito
OGGETTO :Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell’art.4,comma1,lett. c),n.2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022

Facendo seguito alla nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 di sabato 8 gennaio 2022 si forniscono indicazioni per la gestione per i casi di classi con doppia positività nell’ambito delle Scuole secondarie di II grado.

  Con due casi positivi, nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione dell’attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.

Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, come l’obbligo di precisare che i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività nell’ambito di una classe, dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo se daranno dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo.

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il Dirigente Scolastico o un dipendente da lui delegato dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli studenti della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green pass e/o di altra idonea certificazione, in cui si riporta la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni dalla norma citata. L’istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti dagli studenti. Si precisa  che le certificazioni saranno solo  visualizzate e non conservate in alcun archivio.

Sarà possibile inviare le certificazioni alla casella di posta dedicata

referenti.covid@liceoleonardomi.edu.it

Si allega l’informativa sul trattamento dei dati personali

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 (Prof.ssa ssa Luisa Francesca Amantia)        

                                                                (Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D. L.vo n.39/93)