Circ. n. 77 – Decreto-legge 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Prot.77 
Milano6 dicembre 2021 
   
 DestinatariDocenti- Genitori – Studenti  – ATA –  Sito  
OGGETTO :Decreto-legge 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

In allegato il Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, entrato in vigore sabato 27 novembre, che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Il testo prevede a partire dal 15 dicembre prossimo l’obbligo vaccinale per tutto il personale della scuola con estensione alla terza dose.

E’ esclusa la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale, ad invitare immediatamente gli inadempienti e a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro venti giorni dall’invito, o comunque l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne dà comunicazione agli interessati.

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale.

primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall’art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima certificazione.                                                                                                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 (Prof.ssa ssa Luisa Francesca Amantia)            

                                                                   (Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 D. L.vo n.39/93)